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Risparmio energetico con crediti cedibili

Risparmio energetico con crediti cedibili
Dal 2017 al 2021, per gli interventi sul risparmio energetico delle parti comuni condominiali o
di tutte le unità immobiliari del singolo condominio, spetterà la detrazione Irpef e Ires del 65
per cento e in alcuni casi anche del 70 e 75 per cento.
In base al testo della legge di Bilancio 2017 in discussione alla Camera, la detrazione Irpef e
Ires del 65% per le spese sul risparmio energetico è stata prorogata di un altro anno, fino al
31 dicembre 2017. La percentuale di questo bonus Irpef e Ires, indicata nella norma originaria,
è del 55% ed è stata applicata dal primo gennaio 2007 al 5 giugno 2013. Dal 6 giugno 2013 al
31 dicembre 2017, invece, è stata aumentata al 65 per cento. Dal 2018 in poi, questa
agevolazione non vi sarà più e chi vorrà effettuare interventi sul risparmio energetico potrà
beneficiare solo della detrazione Irpef del 36-50% per il recupero del patrimonio edilizio, ai
sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir.
Sempre per il quinquennio 2017-2021, la detrazione Irpef e Ires del 65% per gli “interventi di
riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali” (in scadenza il 31
dicembre 2017) sarà aumentata al 70%, se i lavori interesseranno “l’involucro dell’edificio con
un’incidenza superiore” al 25% della “superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”,
ovvero al 75% se gli interventi sono «finalizzati a migliorare la prestazione energetica
invernale e estiva” e conseguono “almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 26 giugno 2015». Queste novità sono contenute nel (futuro) comma 2-
quater, dell’articolo 14 del Dl 63/2013, che nell’ultimo periodo precisa che «le detrazioni di cui
al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a
euro 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio». Si
ritiene che si intenda dire «le detrazioni di cui al presente comma» e non articolo, altrimenti
questo limite dei 40.000 euro sarebbe applicabile anche alla proroga della detrazione Irpef ed
Ires del 65% sul risparmio energetico per le singole unità immobiliari ovvero a quella del 65%
per le parti comuni condominiali. Il limite dei 40.000 euro, quindi, dovrebbe applicarsi solo alle
spese per le parti comuni che hanno l’incentivo del 70% o del 75 per cento.
Per beneficiare delle detrazioni Irpef e Ires del 70% o del 75% sui lavori sulle parti comuni è
necessario che le condizioni relative al fatto che l’intervento «sull’involucro» incida per più del
25% della «superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo» e che il miglioramento della
«prestazione energetica invernale e estiva» consegui «almeno la qualità media» del decreto 26
giugno 2015, siano asseverate «da professionisti abilitati mediante l’attestazione della
prestazione energetica degli edifici» di cui al decreto 26 giugno 2015. Su queste dichiarazioni,
l’Enea effettuerà «controlli, anche a campione» e la «non veridicità dell’attestazione»
comporterà la «decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista».
Inoltre, gli interventi che dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, potranno beneficiare delle
suddette detrazioni Irpef e Ires del 70% o del 75%, i “soggetti beneficiari possono optare per
la cessione del corrispondente credito” d’imposta “ai fornitori che hanno effettuato gli
interventi”, stessi, “nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia
successivamente cedibile”. Le relative modalità attuative saranno definite da un provvedimento
del direttore dell’agenzia delle Entrate, entro il 1° marzo 2017.
(Luca De Stefani, Il Sole 24ORE – Quotidiano del Condominio, 4 novembre 2016)

(Foto di Rèdais Bross)